STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CASSIOPEA
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita una associazione culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata “CASSIOPEA”
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense, 51 e potrà, previa delibera a maggioranza del Consiglio di Amministrazione, costituire dipendenze e/o sedi periferiche in altre località e/o trasferire la sede attuale. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3 - Finalità
L’Associazione, è una comunità artistica, operante nei settori dello spettacolo, della didattica e della cultura, ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività da parte di tutti gli associati in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, fondato sulla collaborazione e il dialogo fra gli elementi direttivi e l'assemblea dei soci, in un cammino dinamico ed evolutivo di crescita e di sostegno verso il singolo e verso il gruppo.
L’Associazione è anche un centro culturale e ricreativo che si propone di rappresentare uno spazio pubblico per l'espressione creativa, la crescita personale, il miglioramento delle relazioni interpersonali, la realizzazione di progetti e servizi di utilità sociale
A titolo esemplificativo e non tassativo, l’Associazione si propone di svolgere anche le seguenti attività:
attività di formazione: programmazione, progettazione e gestione di corsi di aggiornamento teorico-pratici;
organizzazione e produzione di spettacoli ed eventi teatrali dal vivo;
tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, corsi, seminari, proiezione di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;
attività editoriale: realizzazione e pubblicazione di periodici, bollettini, libri ed altri documenti e strumenti informativi;
L'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento e iniziative utili al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, nazionali, comunitari e internazionali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre associazioni, società od Enti locali, nazionali e internazionali aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Potrà, inoltre, svolgere tutte le altre attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone.
L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione alle attività associative da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, proventi o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività dell’Associazione stessa.
La composizione degli organi, le loro delibere e il bilancio sono pubblici e resi disponibili sul sito internet dell'Associazione: www.cassiopeateatro.org
Art. 4 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dall’assemblea straordinaria.
Art. 5 - Soci
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti o altri organismi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
I soci dell’Associazione si distinguono in:
Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
Soci Ordinari, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto;
Soci Onorari, che sono coloro i quali sono nominati tali per particolari benemerenze acquisite nel settore della cultura e del teatro. La loro nomina, proposta dal Presidente dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione;
Soci Sostenitori, che sono coloro che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 3, abbiano giovato all'Associazione con la propria attività o con donazioni e contributi
Soci temporanei che sono coloro che richiedono di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione attraverso la partecipazione ad alcuni specifici eventi e manifestazioni organizzati dalla stessa associazione.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti Socio dell'Associazione a titolo individuale.
Art. 6 – Diritti dei soci
Per ottenere l’ammissione come socio ordinario ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Lo status di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all’articolo 15.
La quota associativa annuale di cui all’articolo 21 non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 7 - Doveri dei soci
I soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall’Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione.
I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio di Amministrazione e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Art. 8 – Perdita dello Status di socio
Lo status di socio si perde:
per dimissioni da comunicare per iscritto con lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio di Amministrazione; tali dimissioni hanno validità per l’esercizio sociale successivo e il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso;
per decadenza a causa della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
per esclusione dovuta ad accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, per avere svolto o tentato di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o per altri motivi che comportino indegnità e che, in qualunque modo, possono arrecare danni, anche morali, all'Associazione;
per esclusione dovuta a morosità;
La esclusione viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all’interessato per iscritto.
Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.
Il Consiglio di Amministrazione procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci.
Art. 9 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio di Amministrazione
il Consiglio di direzione;
il Comitato d'Accademia
il Presidente.
Art.10 - Assemblea
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere effettuata mediante avviso da affiggersi nella sede sociale ovvero in alternativa mediante comunicazione scritta da inviare, via posta ordinaria, posta elettronica o SMS, con un anticipo di almeno cinque (5) giorni tale da permettere la partecipazione all’assemblea stessa e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art.11 - Validità assembleari
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un’ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
All’Assemblea partecipano tutti i Soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. In caso di parità nelle votazioni delle delibere assembleari prevale il voto del Presidente.
Art.12 – Funzionamento
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione. L’Assemblea elegge il Segretario ed il Vicepresidente.
Il Segretario ed il Vicepresidente possono essere individuati anche tra i non Soci dell’Associazione
L’Assemblea vota sempre per alzata di mano.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio
Art.13 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Inoltre, la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o da un quinto dei Soci
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
l’approvazione del rendiconto annuale e della relazione sull’attività dell’Associazione predisposta dal Presidente;
l’approvazione di atti di indirizzo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
l’approvazione della relazione del Presidente sull’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio precedente;
le modifiche dello statuto dell’associazione con una maggioranza dei 2/3 dei presenti
la discussione e l’approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell’Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art.14 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Inoltre, la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più dei membri del Consiglio di Amministrazione o da un quinto dei Soci Fondatori.
L’Assemblea straordinaria delibera:
sullo scioglimento dell’Associazione;
sulla nomina del nuovo Presidente in caso di dimissioni dello stesso
L’Assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Art.15 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di dieci sette membri eletti dall’Assemblea e scelti anche tra i non soci dell’Associazione. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell'associazione e il Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato l’Assemblea, sentiti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può individuare un nuovo consigliere.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri.
La convocazione è fatta con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sistema di votazione è per alzata di mano.
Non è ammessa delega.
Art. 16 - Poteri
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e coadiuva il Presidente.
Spetta al Consiglio:
approvare tutte le decisioni degi altri organi che comportano impegni di spesa;
visionare e discutere i resoconti delle attività degli altri organi
redigere il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
approvare il programma delle attività dell'associazione e il relativo budget previsionale entro il mese di maggio;
deliberare su sviluppo, strategie, investimenti, gestione della sede, del personale, amministrazione e struttura generale dell'associazione.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte attraverso il metodo del consenso*. Al fine di facilitare la discussione e il raggiungimento del consenso, su proposta del Presidente o di metà più uno dei consiglieri, i lavori del Consiglio possono essere coadiuvati da un facilitatore o counselor professionale esterno all'Associazione.
Art. 17 - Presidente
Il Presidente dell’Associazione, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica un quadriennio, a partire dalla data di costituzione dell’Associazione, e può essere rieletto.
Il Presidente:
Sovrintende all’attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell’Assemblea dei Soci;
Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere;
propone per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione il budget ed il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea ordinaria;
Convoca e dichiara aperte le assemblee
Amministra, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, i beni dell’Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
Propone al Consiglio di Amministrazione, la misura delle quote associative di cui all’articolo 20 e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
Sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio previsionale per l'approvazione entro la fine del mese di maggio;
In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da persona individuata dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l’ordinaria amministrazione.
Art. 18 Consiglio di Direzione
Il Consiglio di Direzione è presieduto dal Direttore ed è formato dai Consiglieri di Amministrazione e da:
2 rappresentanti eletti dai Docenti
l'Organizzatore
i Rappresentanti degli Studenti
Si riunisce 5 volte l'anno e ogni volta che la maggioranza dei suoi membri ritenga utile farlo.
Collabora strettamente con il Direttore su:
attività didattica dell'intera associazione
attività artistica dell'intera associazione
strutturazione dei corsi e dei seminari
orari e divisioni delle aule
compagnie professionale e amatoriale
promozione, attività e progetti.
l'apertura dei dipartimenti didattici.
Tutte le decisioni del Consiglio di Direzione che comportino impegni di spesa devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e non si intendono approvate fino a che non siano state approvate anche dal Consiglio di Amministrazione.
Le decisioni del Consiglio di Direzione sono assunte attraverso il metodo del consenso. Al fine di facilitare la discussione e il raggiungimento del consenso, su proposta del Direttore o di metà più uno dei consiglieri, i lavori del Consiglio possono essere coadiuvati da un facilitatore o counselor professionale esterno all'Associazione.
Art. 19 Comitato d'Accademia
Il Comitato d'Accademia è presieduto dal Direttore e formato dai Responsabili dei Dipartimenti delle varie discipline e dal Rappresentante degli Studenti.
Si riunisce 2 giorni consecutivi a fine ottobre e 3 giorni consecutivi a fine maggio, qualora si presentasse un'emergenza e ogni volta che la maggioranza dei suoi membri ritenga utile farlo.
Delibera sui programmi, le attività e la didattica dell'Accademia.
I Responsabili dei Dipartimenti delle varie discipline sono eletti da tutti i docenti.
Le decisioni del Comitato d'Accademia sono assunte attraverso il metodo del consenso. Al fine di facilitare la discussione e il raggiungimento del consenso, su proposta del Direttore o di metà più uno dei suoi membri, i lavori del Comitato possono essere coadiuvati da un facilitatore o counselor professionale esterno all'Associazione.
Art. 19bis – Rappresentanti degli studenti
Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti tra coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi dell’anno accademico.
Le regole e le procedure di voto sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione .
I rappresentanti eletti sono membri di diritto del Consiglio di Direzione, hanno diritto di voto e durano in carica un anno.
Art. 20 - Risorse economiche
L ’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
quota associativa annuale a copertura dei costi generali dell’Associazione determinati in sede di approvazione del budget;
quote e contributi richiesti a copertura dei costi specifici derivanti dall’organizzazione di corsi didattici, teatrali e seminari;
tessera associativa e contributi finalizzati alla copertura dei costi relativi all’organizzazione di eventi e manifestazioni teatrali;
eredità donazioni e legati;
contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di Enti e organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il Patrimonio, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
Art. 21 - Libri sociali
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
il libro dei soci;
il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
il libro giornale della contabilità sociale;
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.
Art. 22 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 23 – Rendiconto annuale economico e finanziario
Il Consiglio di Amministrazione redige il rendiconto economico-finanziario annuale dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati
Art. 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.
Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea dei Soci del giorno 28 maggio 2009.
*Il metodo del consenso o processo decisionale consensuale, è un processo decisionale di gruppo, che ha come obiettivo quello di pervenire ad una decisione consensuale, cioè che non sia solo l'espressione dell'accordo tra la maggioranza dei partecipanti, ma che integri nella decisione anche le obiezioni della minoranza.




